Videosorveglianza/privacy

autore Antonio Sopranzi

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l´uso di sistemi di videosorveglianza deve seguire le linee guida in materia di rispetto della privacy

Un impianto di videosorveglianza deve comunque trovare un compromesso tra la legittima necessità di proteggere da malintenzionati le proprie propietà ed il trattamento delle immagini dei soggetti che vengono ripresi.

principi generali

La registrazione, la conservazione e l´utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ma può allo stesso tempo essere utile all’acquisizione di prove di reato.

Quindi per il principio di necessità sia da parte di privati e sia da parte di pubbliche amministrazioni (ad esempio per monitorare il traffico), le immagini possono essere acquisite ed archiviate purchè non ledano i diritti di rispetto della privacy.

COSA DICE LA LEGGE

Per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza il Garante della Privacy si esprime in tal senso:

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali
L´installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall´esame di numerose istanze pervenute all´Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali.

In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l´adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati).

In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all´interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

COME COMPORTARSI

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini.

Nell´uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

adempimenti

In qualsiasi ambito dove le persone devono accedere a luoghi videosorvegliati, queste devono essere preventivamente avvertite tramite apposite segnalazioni.

Questa segnalazione deve essere apposta tramite appositi cartelli dove deve essere indicato:

  • il motivo del trattamento delle immagini
  • la persona o l’ente preposto alla raccolta dei file
  • se le immagini sono soltanto in live o anche registrate

Questo obbligo viene meno se ad effettuare registrazioni sono operatori di polizia giudiziaria per lo scopo di pubblica sicurezza o indagini.

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

Tuttavia quest’ultimi non avendo l’obbligo di segnalare l’installazione di telecamere, possono comunque apporre tale segnalazione per ragioni di prevenzione dei reati

Comunque sia sistemi che prevedano attraverso sistemi biometrici l’identificazione di persone o sistemi che prolungano il termine massimo di 24 ore per l’archiviazione delle registrazioni , devono essere approvati dal Garante della Privacy.

archiviazione dei dati

L’archiviazione dei dati deve essere eseguita in sistemi sicuri dove chi è predetto al trattamento dei dati deve accedere soltanto tramite inserimenti di password.

Per impianti connessi in rete o impianti con trasmissione wireless questi devono essere protetti da attacchi informatici.

La conservazione delle immagini, tranne per utilizzo per scopi di polizia giudiziaria deve essere eseguita per massimo 24 ore, fanno eccezione i casi in cui a causa ad esempio di chiusure domenicali di negozi, non può essere utilizzato questo arco temporale.

Per gl’enti statali ad esempio i comuni per la tutela della sicurezza urbana questo termine viene prolungato in massimo 7 giorni.

diritti delle persone

Le persone “identificabili” interessate dalla registrazione possono in qualsiasi momento accedere ai dati che li riguardano e verificare la rispondenza alle prescrizioni di sicurezza delle modalità di accesso.

locali commerciali e lavoratori

E’ vietato il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Nei casi in cui la videosorveglianza debba soddisfare le necessità di sicurezza sul lavoro o necessità produttiva il Garante della Privacy si è espresso in tal senso:

gli impianti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l´Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l´uso di tali impianti” (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Nel caso in cui le telecamere siano utilizzate in edifici scolastici, queste possono essere attivate soltanto negli orari di chiusura dell’attività, tranne ovviamente nei casi di indagini degl’organi di polizia.

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